Se, invece, dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, la norma prevede che la Corte, su istanza del procuratore pubblico ed anche d’ufficio, deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa (art. 250 cpv. 2 CPP-TI). Per contro, a tale rimando non si fa luogo se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se, in pari tempo, l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando (art. 250 cpv. 3 CPP-TI).