Ha, quindi, aggiunto a quanto indicato nel decreto d’accusa la seguente formula: “fatto che ha comportato l’attestazione inveritiera nel rogito in questione che le parti, compreso TE 4, che non conosceva l’italiano, erano state informate dal notaio AP 1 sui contenuti dei doveri e delle norme applicabili alla fattispecie ed indicate nel dettaglio al punto n. 17 dell’atto stesso” (verbale del dibattimento, pag. 3). Così come emerge dal verbale del dibattimento, la difesa si è opposta a quella che ha ritenuto essere una “estensione” del DA che ha dichiarato di non comprendere.