Contro tale decreto d’accusa, AP 1 ha interposto opposizione il 13 agosto 2010. C. Al pubblico dibattimento, il giudice della Pretura penale ha prospettato all’imputato un complemento ai fatti imputati e descritti nel decreto d’accusa, ritenendo che la lettura del rogito in italiano ad un contraente che non conosceva tale lingua aveva comportato l’attestazione inveritiera, non soltanto del fatto che questi comprendeva tale lingua, ma anche del fatto che l’acquirente era stato informato dal notaio sui doveri che egli si assumeva e sulle norme applicabili alla fattispecie, indicati in dettaglio al punto 17 dell’atto notarile in questione.