22'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese. Il procuratore pubblico ha, inoltre, decretato il non luogo a procedere nei confronti di AP 1 in relazione all’indicazione, nel rogito in questione, di un falso prezzo di vendita, ritenendo non dati, al riguardo, estremi di reato. B. Contro tale decreto d’accusa, AP 1 ha interposto opposizione il 13 agosto 2010.