{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). Puntualizzazione del DA ex 250 CPP-TI. Inasprimento della pena a seguito di appello incidentale del MP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:23", "Checksum": "b4ca004230d6e31c533bc658d1d0dd07", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16\nRegesto:\nNotaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). Puntualizzazione del DA ex 250 CPP-TI. Inasprimento della pena a seguito di appello incidentale del MP\n\n\nCome nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).\nCodificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2)\nAnalogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice. Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il Tribunale federale interviene - così come la CCRP sotto l’egida del codice processuale cantonale previgente - solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.3).\n11.4. Ritenuto come, per giurisprudenza, il giudice debba valutare la colpa (soggettiva) dell’autore partendo dalla gravità oggettiva dell’atto (DTF 136 IV 55), in concreto, occorre dapprima considerare, quali elementi aggravanti, oltre alle gravose conseguenze della falsa attestazione per i comparenti, il fatto che AP 1 ha violato in modo crasso i propri doveri di notaio, ritenuto come egli abbia disatteso la norma semplice ma fondamentale che gli imponeva di assicurarsi che i contraenti comprendessero il senso degli obblighi che andavano assumendosi dimostrando, così, una quasi totale indifferenza nei confronti degli interessi che la sua funzione gli imponeva di tutelare.\nDal profilo soggettivo, occorre considerare, sempre quale elemento aggravante, il fatto che, nella circostanza, AP 1, accettando la realizzazione del rischio, ha evidentemente anteposto all’osservanza di un suo primario dovere - di cui conosceva la portata - la sudditanza alle esigenze tempistiche di un cliente facoltoso visibilmente impaziente e/o al compiacimento del fiduciario cui lo legava un rapporto di collaborazione professionale. Non vi è, infatti, altra spiegazione alla superficialità con cui egli ha agito se non quella - che non può, però, essere ritenuta - di una sua costituzionale incapacità di comprendere il senso della funzione di notaio.\nLa colpa di AP 1 è, poi, aggravata dal fatto che l’ossequio delle norme che egli era tenuto ad applicare sarebbe costato a lui e ai suoi clienti soltanto il tempo richiesto dalla traduzione dell’atto.\nD’altra parte, occorre considerare, ad attenuazione della sua colpa, il fatto che AP 1, all’epoca, era un giovane notaio alle prime armi (quello era il suo quindicesimo rogito), alle prese con le difficoltà e le incertezze tipiche di ogni inizio di attività indipendente."}