{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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AP 1 aveva davanti a sé un contraente mai visto in precedenza, di nazionalità inglese, non domiciliato in Ticino che mai, in precedenza, vi aveva vissuto e con cui, ad eccezione della nota domanda, non ha scambiato nemmeno una parola in italiano e che ha sentito esprimersi unicamente in inglese. In queste circostanze, ritenuta anche la stentata risposta data da TE 4 alla nota domanda, erano, con evidenza, ben maggiori le probabilità che l’acquirente non avesse una padronanza dell’italiano sufficiente a permettergli di comprendere la natura e la portata dell’atto che andava concludendo piuttosto che il contrario.\nInoltre, va considerato che AP 1 ha violato i doveri di diligenza derivanti dalle norme federali e cantonali applicabili all’attività del notariato in modo crasso. L’accertamento della comprensione della lingua in cui viene rogato l’atto è un dovere in pari tempo elementare e fondamentale di un pubblico ufficiale. Averlo disatteso nonostante il dubbio concreto sulle capacità di comprensione di una parte, rappresenta una violazione gravissima dei doveri di diligenza che gli incombevano in qualità di pubblico ufficiale.\nQuesto, tanto più che la verifica che gli incombeva non era di alcuna difficoltà: sarebbe bastato l’avvio di una semplicissima conversazione per appurare che le conoscenze della lingua italiana da parte di TE 4 erano evidentemente insufficienti a permettergli la comprensione del contenuto dell’atto che il notaio stava rogando.\nLa presenza dei consulenti di TE 4 - su cui la difesa ha lungamente insistito come elemento attenuante la colpa di AP 1 - è irrilevante nella misura in cui il notaio non può liberarsi dei propri obblighi scaricandoli su terzi che, peraltro, nemmeno conoscevano l’italiano e men che meno le formalità per la rogazione di un atto pubblico.\nPertanto, ritenuta l’altissima probabilità a lui nota del realizzarsi del rischio - le circostanze concrete indicavano con evidenza che era molto più probabile che l’acquirente non conoscesse l’italiano che non il contrario - e vista la gravissima violazione dei doveri di diligenza che gli incombevano, deve essere concluso, pacificamente, che il notaio AP 1 ha accettato - pur non desiderandola - l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse.\nDeve, pertanto, essere accertato che AP 1 ha agito con dolo eventuale e non per semplice negligenza.\nQuanto all’intento d’ingannare esso è evidentemente dato ai sensi di quanto indicato al considerando 10.3.a.\n11. Confermata la sentenza di primo grado in relazione alla condanna di AP 1 ex art. 317 CP, occorre ora chinarsi sulla questione della commisurazione della pena, contestata dalla pubblica accusa mediante appello incidentale.\n11.1. Dopo aver ricordato i principi applicabili alla commisurazione della pena, il primo giudice ha considerato quali circostanze in favore di AP 1 la sua piena collaborazione con gli inquirenti alfine di chiarire la vicenda e il comportamento da lui tenuto durante l’inchiesta e al dibattimento di prima istanza. Il giudice della Pretura penale ha, inoltre, osservato come l’imputato abbia una buona situazione professionale (avvocato e notaio con studio associato all’avv. DI 1, reddito mensile imponibile sui fr. 14'125.-) e sociale (egli ha un figlio in tenera età dalla compagna, all’epoca in attesa del secondo) e non abbia precedenti penali ed ha considerato che “i fatti in oggetto rappresentano con ogni evidenza un unicum” da addebitare al fatto che, all’epoca, egli era “un giovane avvocato e notaio, con scarsa esperienza nel mondo dei grandi mandati, che si è trovato coinvolto in una vicenda più grande di lui, in balia di un personaggio come TE 1, che sicuramente ha esercitato su di lui una pressione non indifferente, essendo stato in pratica lui quello che gli aveva portato i clienti e che li gestiva” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19). Pertanto, ad attenuazione della sua colpa, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 “ha fatto il passo più lungo della gamba, senza avere le conoscenze e le capacità per gestire la situazione”, attratto forse dalla collaborazione con professionisti che gli avrebbero potuto assicurare un certo numero di mandati. Sempre ad attenuazione della sua colpa, il primo giudice ha, infine, dato atto all’imputato di avere “imparato la lezione” e di avere dimostrato, coi suoi 500 rogiti nel frattempo pubblicati, di essere diventato un notaio competente ed affidabile (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19).\nIl primo giudice ha, invece, considerato a suo carico la gravità intrinseca del reato (che implica il tradimento della fiducia riposta nella figura dei notai dallo Stato e dai clienti che dovrebbero essere tutelati da tale figura professionale) e le conseguenze prodotte dalla falsa attestazione in questione, visti gli importi in gioco e le procedure penali cui sono stati sottoposti i contraenti (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19).\nTenuto, altresì, conto del fatto che AP 1 aveva agito “sotto una certa pressione psicologica”, il primo giudice ha concluso che la pena richiesta nel decreto d’accusa era eccessiva e non corrispondente alla reale colpa dell’imputato e l’ha, perciò, dimezzata, portandola a 45 aliquote giornaliere cui ha accostato la multa di fr. 1'000.- proposta nel DA."}