{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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Il giudice può desumere il dolo eventuale dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12, consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii; 133 IV 1 consid. 4.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF).\nLa probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF).\nAltri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF).\ne) Il precetto in dubio pro reo - ripreso nell’art. 10 cpv. 3 CPP - è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF del 26 ottobre 2009, inc. 6B_253/2009, consid. 6.1; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008 consid. 2.1; STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; sentenza CARP del 24 maggio 2011, inc. 17.2011.3, consid. 3.3).\nSecondo la dottrina tale principio va applicato con speciale rigore nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità colposa, ritenute le difficoltà probatorie evocate sopra (Jenny, Basler Kommentar StGB I, Basilea 2007, ad art. 12 n. 56; v. anche sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF e Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 6. ed. Zurigo 2004, pag. 102).\n10.4. Come già riferito, alla luce delle testimonianze in atti, è accertato senza ombra di dubbio che l’acquirente non conosceva l’italiano a sufficienza per capire il contenuto dell’atto di cui il notaio AP 1 ha dato lettura.\nE’ altrettanto accertato che il notaio ha dubitato, durante la pubblicazione del rogito, che, effettivamente, TE 4 non conoscesse l’italiano (cfr. verbale di interrogatorio 5 marzo 2009, AI 10, pag. 16-17, ripreso al consid. 6.11) ma che, tuttavia, egli non ha approfondito in alcun modo la questione.\nDalle stesse dichiarazioni dell’imputato, quindi, si deduce che egli ha ritenuto possibile che il reato si producesse, nel senso che ha almeno preso in considerazione l’eventualità che quanto accertato alla clausola 17 del rogito (la comprensione da parte dell’acquirente dell’italiano e, di conseguenza, dell’intero rogito) non corrispondesse a verità.\nPerché il dolo eventuale possa essere accertato, alla consapevolezza dell’esistenza del rischio (cioè, alla consapevolezza della possibilità che TE 4 non conoscesse l’italiano) - che è elemento comune alle nozioni di negligenza e di dolo eventuale - occorre affiancare l’accertamento dell’aspetto volitivo, e meglio occorre accertare se il notaio AP 1, consapevole del rischio, ha agito sperando colpevolmente che il rischio non si realizzasse o, invece, se egli ha agito accettando il rischio per il caso in cui esso si realizzasse.\nCome visto sopra, la giurisprudenza considera che, in mancanza di confessioni, la volontà può essere dedotta da indizi esteriori, quali la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio (quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’imputato aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse), oppure dal movente dell’autore e dal modo in cui ha agito."}