{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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Inasprimento della pena a seguito di appello incidentale del MP\n\n\nL'intenzione è data quando l'autore, nella sua qualità di funzionario, attesta consapevolmente in modo inveritiero fatti di rilevanza giuridica su di un atto che sa essere idoneo o destinato a provare quella determinata circostanza (DTF 113 IV 82, consid. 4; 100 IV 182 consid. 3a; Trechsel, op. cit., ad art. 317 CP n. 7; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; sentenza CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17.2000.36, consid. 4).\nA differenza dell'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP, non occorre che l'autore agisca per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 121 IV 216 consid. 2; Trechsel, op. cit., ad art. 317 CP n. 7; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 58 n. 4 e 7; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11; Corboz, op. cit., ad art. 317 n. 10; sentenza CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17.2000.36, consid. 4; sentenza CCRP 29 dicembre 2004, inc. 17.2003.10, consid. 3).\nOccorre invece che l’autore abbia agito con l’intenzione di ingannare qualcuno nelle relazioni commerciali. L’intenzione di ingannare (Täuschungsabsicht) risulta dalla volontà dell’autore di fare uso dell’atto come se fosse vero (autentico, rispettivamente veritiero); il dolo eventuale è sufficiente (DTF 121 IV 216 consid. 4; STF del 16 febbraio 2005, inc. 6S.276/2004, consid. 3.5; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11). L’intento di ingannare è infatti già dato quando l'autore prende almeno in considerazione il fatto che il documento venga utilizzato a scopo d'inganno in relazioni commerciali, anche se non occorre che una persona venga effettivamente ingannata e danneggiata dall’utilizzo del documento (cfr. DTF 121 IV 216 consid. 4; 113 IV 77 consid. 4; 110 IV 180 consid. 3a; STF del 16 febbraio 2005, inc. 6S.276/2004, consid. 3.5; v. anche sentenza CCRP 29 dicembre 2004, inc. 17.2003.10, consid. 3; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; Stratenwerth, BT II, 4. edizione, § 36, n. 24 e 49; Boog, op. cit., ad art. 317 CP n. 11; Trechsel, op. cit., ad art. 317 n. 7). Un atto non veritiero viene, dunque, utilizzato in maniera ingannevole già soltanto quando viene usato in relazioni commerciali (DTF 113 IV 77 consid. 4; STF del 16 febbraio 2005, inc. 6S.276/2004, consid. 3.5; CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17. 2000.36, consid. 4; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11; Trechsel, op. cit., ad art. 317 n. 7), non invece quando è utilizzato unicamente a scopo sperimentale, come documento calligrafico (DTF 113 IV 77 consid. 4; 100 IV 180 consid. 3a) o come documento interno, privo di valenza probatoria (DTF 100 IV 180 consid. 3b).\nb) L’art. 12 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.\nCommette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).\nLa seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2).\nCommette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).\nc) Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si produca.\nLa conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2).\nLa differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2).\nVi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi.\nCome si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2)."}