{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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Inasprimento della pena a seguito di appello incidentale del MP\n\n\nLa comprensione dell’atto, come già esposto, è presupposto di validità dello stesso e al notaio incombe, al riguardo, un dovere di verifica materiale.\nIl notaio deve accertarsi che la lingua italiana sia compresa da tutte le parti, altrimenti deve intraprendere una procedura di traduzione ex art. 48 LN.\nLa clausola del rogito in cui si riferisce in merito alla comprensione della lingua da parte dei comparenti non rappresenta, quindi, una semplice e pedissequa trascrizione di quanto dichiarato dalle parti, nella misura in cui il compito del notaio in tale ambito non deve limitarsi alla raccolta delle dichiarazioni delle parti e alla loro registrazione nell’atto.\nIl fatto che dalla comprensione della lingua derivi la validità del rogito stesso implica per il notaio - il cui ruolo non è quello di un registratore acritico di quanto le parti dichiarano - il dovere di accertare tale circostanza, operando in prima persona una verifica che deve essere più o meno approfondita a dipendenza delle circostanze del caso concreto.\nDi conseguenza, in concreto, data la funzione conferita al notaio dalla legge e viste le conseguenze che la mancata comprensione della lingua italiana implicano ex lege sulla procedura di rogazione dell’atto, l’attestazione nel rogito della circostanza secondo cui l’acquirente “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” non può essere intesa che come la certificazione del fatto che il pubblico ufficiale ha proceduto ad una verifica dell’effettiva comprensione della lingua da parte dell’acquirente, giungendo alla conclusione che quest’ultimo effettivamente conosceva sufficientemente la lingua per poter comprendere gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’atto pubblico, visto come egli abbia proceduto alla pubblicazione dell’atto in italiano, senza procedere o far procedere ad una sua traduzione.\n8. Nelle circostanze sopra evidenziate, ritenuto come il notaio AP 1 non abbia accertato che TE 4 conosceva l’italiano ed abbia agito come se tale accertamento ci fosse stato (cioè, abbia pubblicato il rogito in italiano), la nota indicazione costituisce l’attestazione di un fatto inveritiero ed è, pertanto, materialmente e oggettivamente falsa.\n9. Per quel che concerne, infine, la falsità del contenuto di tutto il punto n. 17 del rogito - in particolare, il fatto di non aver reso edotte le parti sui contenuti dei doveri e delle norme applicabili alla fattispecie, in particolare la normativa tributaria vigente - va ribadito che non si tratta in realtà di un’attestazione falsa autonoma, quanto piuttosto della conseguenza obbligata del fatto che TE 4 non comprendeva la lingua in cui questi avvertimenti sono stati pronunciati.\nNon vi è, dunque, in concreto, un ulteriore comportamento delittuoso da parte di AP 1.\nNon è, pertanto, in discussione l’esistenza di un’ulteriore attestazione falsa ex art. 317 CP.\n10. Il ricorrente si aggrava contro la sentenza impugnata sostenendo che i presupposti soggettivi del reato sono stati riconosciuti a torto.\n10.1. In relazione all’elemento soggettivo, dopo avere ricordato che il reato può essere commesso sia intenzionalmente che per negligenza (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 14), il giudice della Pretura penale ha accertato che il notaio AP 1 era consapevole del fatto che TE 4 non comprendeva “a sufficienza l’italiano” e, pertanto, era consapevole che questi non ha capito “nulla di ciò che gli è stato detto, per cui ha firmato un atto sulla fiducia” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 15).\nRilevato come dalle dichiarazioni rese dalle diverse parti presenti alla pubblicazione del rogito (AP 1, TE 3, TE 2 e TE 5) emerga in modo univoco che “TE 4 non parlava una parola di italiano”, il primo giudice ha precisato che “non è concepibile che, trovandosi di fronte ad un cittadino britannico che parla esclusivamente inglese con i suoi interlocutori e che non ha mai avuto alcun tipo di legame con il Ticino o l’Italia, si possa partire dal presupposto che questi conosca l’italiano, come fatto qui, e non piuttosto da quello inverso, come logica impone” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7-11).\nIn ragione del contesto in cui egli si è trovato ad agire – ha continuato il primo giudice - il notaio non si sarebbe dovuto “accontentare di una risposta affermativa alla semplice e superficiale domanda se capisce”, ma avrebbe dovuto “verificare le reali capacità di intendere di tutti i contraenti”, visto che, peraltro, tale verifica “non avrebbe richiesto un grande sforzo: sarebbe bastato andare poco oltre la domanda di comodo formulata” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 15). Considerato, poi, che “durante la lettura ad alta voce l’accusato è stato interrotto dal cliente che, sempre in inglese, ha chiesto se non si poteva evitare questa formalità visto che non capiva nulla”, il primo giudice ha concluso che, se anche “inizialmente poteva sussistere qualche dubbio”, con quella domanda “il problema è emerso in tutta la sua chiarezza” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 15-16).\n10.2. Il ricorrente contesta tale conclusione affermando che, invece, egli ha agito per semplice negligenza.\n10.3. a) Dal profilo soggettivo, l’art. 317 n. 1 cpv. 2 CP presuppone l’intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (Boog, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2. ed. 1997, ad art. 317 CP n. 7).\nL’art. 317 n. 2 CP prevede la punibilità dell’infrazione commessa per negligenza, ma in tal caso la pena comminata è la multa (Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 11)."}