{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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E’ accertato - perché lo ha ammesso al dibattimento d’appello (verb. dib., pag. 3) - che, all’epoca, AP 1 parlava correntemente l’inglese. Ne deriva che AP 1 ha compreso quel che TE 4 ha detto (del resto, egli non ha preteso il contrario).\n6.11. AP 1 non ha precisato che cosa TE 4 abbia detto.\nEgli si è limitato ad affermare che fu a quel momento che egli dubitò dell’effettiva comprensione dell’italiano da parte dell’acquirente (verb. dib., pag. 2 e 3).\nAP 1 non può certamente pretendere che a provocargli l’improvvisa nascita del dubbio sia stato il fatto che la frase è stata pronunciata in inglese: che TE 4 fosse cittadino inglese e parlasse normalmente tale lingua era un fatto che gli era già noto.\nEvidentemente, è quello che TE 4 ha detto che gli ha fatto nascere quello che lui chiama “dubbio”.\nSu quanto disse TE 4, vi è la dichiarazione della signora TE 3:\n“ha chiesto se doveva proprio ascoltare l’intera lettura, visto che tanto lui non capiva nulla di italiano”\n(confronto TE 3/TE 1 3 marzo 2009, pag. 10).\nRitenuto come, al dibattimento d’appello, la signora TE 3 si sia limitata a riferire che\n“TE 4 disse ad alta voce e in inglese se era proprio necessario leggere tutto”\n(verb. dib., pag. 5)\nquesta Corte, in un’applicazione generosa del principio in dubio pro reo, accerta che l’intervento di TE 4, compreso da AP 1, si limitò a quella domanda (“è necessario leggere tutto?”) e che quanto aggiunto dalla signora TE 3 nel verbale del 3 marzo 2009 (“visto che tanto lui non capiva nulla di italiano”) è una semplice deduzione della dichiarante circa i motivi della richiesta.\nE’, dunque, qui accertato che TE 4 interruppe il notaio chiedendo, in inglese, se fosse davvero necessario leggere tutto l’atto e che quella richiesta fu il campanello d’allarme che suscitò in AP 1 il dubbio che il comparente non comprendesse l’italiano.\n6.12. Il notaio ha ammesso di non avere proceduto, nonostante tale dubbio, ad alcuna verifica riguardante la comprensione dell’italiano da parte di TE 4:\n“con il senno di poi mi rendo conto che avrei dovuto parlare di più con le parti, soprattutto con l’acquirente TE 4 che non avevo mai visto. Avrei dovuto accertarmi meglio se questa persona che acquistava __________ parlasse veramente la lingua italiana. Devo ammettere che non ho fatto accertamenti in questo senso. Non ho discusso con l’acquirente TE 4 in italiano. Mi sono limitato a leggere il rogito in italiano e basta. (…) Non ho parlato con TE 4 in italiano per accertarmi che comprendesse la nostra lingua. (…) Mi rendo conto di non aver approfondito l’aspetto della conoscenza della lingua italiana dell’acquirente. (…) Per finire mi sono però accontentato della risposta positiva che lui mi ha dato alla mia domanda se comprendesse l’italiano. Ripeto però che un dubbio in proposito l’ho avuto, ma non ho approfondito”\n(AP 1, 5 marzo 2009, AI 10, pag. 16-17);\n“rispondendo alla presidente (…) l’avv. AP 1 dichiara che si convinse che TE 4 conosceva l’italiano perché ricordò la risposta che lui gli aveva dato all’inizio e poiché nessuno gli disse nulla in contrario”\n(verb. dib., pag. 3).\n6.13. Va detto, per completezza di informazione, che la pubblicazione del rogito avvenne molto velocemente:\n“la pubblicazione del rogito da parte del notaio AP 1 è avvenuta molto velocemente, anche perché TE 4 aveva detto che non aveva molto tempo. Lui diceva che aveva altre cose da fare, molto più importanti dell’acquisto di questa villa. Il tutto sarà durato circa 10 min. al massimo. Il notaio AP 1 ha comunque letto l’intero contratto notarile in italiano, ma molto velocemente.”\n(TE 3, 28 novembre 2008, pag. 6);\n“Da quello che ricordo io, quel giorno della firma tutto è avvenuto molto velocemente, l’ho già detto. Sarà durato circa 10/15 min., il tempo di leggere il rogito in lingua italiana e di magari fare qualche precisazione e correzione sulle generalità delle parti.”\n(AP 1, 5 dicembre 2008, AI 5, pag. 5);\n“Ho già spiegato l’altra volta che la pubblicazione del rogito n. __________ (TE 3/ TE 4) è avvenuta velocemente, il tempo di leggerlo e di apportare qualche completazione alle generalità delle parti (TE 4 non l’avevo mai visto)”\n(AP 1, 5 marzo 2009, AI 10, pag. 16).\n7. Se da un profilo meramente formale non è, in queste circostanze, sbagliato affermare che TE 4 “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” (come il rogito riporta alla clausola n. 17), ciò ancora non permette di escludere, in concreto, l’esistenza di una falsa attestazione ex art. 317 CP.\nLa valenza di tale clausola deve, infatti, essere esaminata da un profilo più sostanziale. Occorre considerare che i fatti si sono svolti nell’ambito di una compravendita immobiliare, ovvero di una transazione che, data la sua importanza, il legislatore federale ha voluto subordinare al rispetto della forma autentica.\nIl ruolo del notaio, presente in qualità di pubblico ufficiale a tutela delle parti, consiste nell’informare compiutamente i comparenti sugli obblighi che essi assumono con la firma dell’atto ed assicurarne la comprensione, affinché essi esprimano il loro consenso alla transazione in maniera del tutto consapevole."}