{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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In effetti, la forma autentica può adempiere al suo scopo soltanto se il notaio (che deve assicurarsi che l’atto sia conforme alla volontà delle parti) e tutte le parti sono in grado di comprenderne il testo (Mooser, op. cit., n. 575, pag. 280; Schmid, Basler Kommentar ZGB II, 3. ed. 2007, ad art. 55 Tit. fin., n. 47).\nLaddove il diritto federale impone il rispetto della forma autentica, la comprensione del testo dell’atto è un presupposto per la validità dello stesso, che altrimenti è nullo (Mooser, op. cit., n. 575, pag. 280).\nL’art. 4 della Legge sul notariato del Canton Ticino (LN) prevede che le dichiarazioni ricevute nella forma autentica devono essere rese alla presenza del notaio; i fatti devono essere da lui constatati personalmente (cpv. 1); il notaio deve informare le parti circa i rispettivi diritti ed obblighi e gli effetti legali (compresi quelli derivanti dalla Legge tributaria) degli atti o contratti che esse intendono compiere; egli deve vegliare affinché nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente ha voluto (cpv. 2).\nGiusta l’art. 38 cpv. 2 LN, la pubblicazione degli atti notarili concerne l’intero testo dell’atto e degli inserti e avviene, alternativamente, o mediante lettura a chiara e ad alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle parti ritenuto che, se le parti comparenti non comprendono la lingua italiana, la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta.\nL’art. 47 LN dispone che gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento devono essere stesi in lingua italiana. Se le parti o una di esse non conoscono in modo sufficiente la lingua italiana (o l’altra lingua), dovrà obbligatoriamente essere allegata all’originale dell’atto una fedele e completa traduzione firmata dalle parti, dal notaio e dagli eventuali testimoni ed interprete (art. 48 cpv. 1 LN). Il notaio può provvedere personalmente alla traduzione, se conosce sufficientemente la lingua delle parti o di una di esse. In caso contrario, il notaio fa intervenire un interprete, che deve avere i requisiti prescritti per i testimoni ed al quale sarà deferito il giuramento (cpv. 2). La traduzione si pubblica come l’istromento (cpv. 3).\nLa questione di sapere se le parti “conoscono in modo sufficiente” la lingua dell’atto dipende sia dall’estensione delle loro conoscenze linguistiche, sia dalla complessità dell’atto stesso: la traduzione non deve essere eseguita ogni volta che una parte non padroneggia perfettamente la lingua in questione, ma quando essa non è in grado di comprendere il senso e la portata dell’atto e delle sue conseguenze. Preliminarmente il notaio deve dunque assicurarsi d’ufficio della comprensione dell’atto da parte dei comparenti; a tale scopo può conversare (“s’entretenir”) con la parte in questione nella lingua dell’atto. Se questa lo informa di non essere in grado di capire sufficientemente l’atto, il notaio deve intraprendere la procedura di traduzione (Mooser, op. cit., n. 577, pag. 281; Marti, Notariatsprozess, Berna 1989, pag. 113). Ciò deve essere il caso anche se il contraente manifesta in altro modo di non conoscere a sufficienza la lingua.\n5. Il giudice della Pretura penale ha ritenuto manifestamente adempiuti i presupposti oggettivi del reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, poiché:\n- AP 1 è pubblico ufficiale in quanto pubblico notaio in base all’art. 1 LN;\n- il rogito di compravendita immobiliare è un documento pubblico ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP;\n- l’atto integra gli estremi di un falso intellettuale poiché attesta, contrariamente al vero, “che le parti comprendono la lingua in cui è stato pubblicato il rogito e che esse sono state informate su determinate norme legali e sulle conseguenze del loro mancato rispetto, cui l’atto fa apertamente riferimento” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 13).\n6. Sulla scorta degli elementi in atti, i fatti determinanti per il giudizio possono essere accertati come segue.\n6.1. Risulta da tutte le dichiarazioni agli atti - ed è, quindi, accertato - che TE 4 non conosce l’italiano:\n“ADR: che non parlo e non capisco bene l’italiano. Comprendo solo qualche parola ma non sarei in grado di leggere un giornale oppure un contratto in italiano (…) Io non parlo l’italiano e in tutti i casi non sono in grado di comprendere il contenuto di questo rogito in italiano”\n(TE 4 2 aprile 2007, n.21 allegato al rapporto, pag. 2 e 7)\n“Io parlo solo inglese (…) non sarei stato in grado di occuparmi di tutte queste trattative [n.d.r.: relative alla vendita di __________] visto che parlo solo inglese”\n(TE 4 23 aprile 2009, pag. 3 e 6)\n“Da parte mia dichiaro che parlo solo la lingua inglese e quando ho parlato con TE 1 ho parlato in questa lingua. Non potevo parlare in nessun altra lingua. (…) Confermo che TE 1 al momento della firma del rogito ha fatto questo riassunto in inglese del contenuto del rogito. Io non parlo italiano e quindi lui mi ha spiegato in inglese. (…) Ribadisco che io non parlo una parola di italiano”\n(confronto TE 4/TE 1 23 aprile 2009, pag. 2 e 11).\n6.2. Della circostanza erano al corrente TE 1, la signora TE 3 e, naturalmente, TE 5 e TE 2 che erano i due collaboratori di TE 4:\n“Non mi risulta che TE 4 parli italiano”\n(TE 1 nel confronto TE 3/TE 1 3 marzo 2009, pag. 10);\n“Intanto confermo che TE 4 non comprende italiano. In non parlo l’italiano, ma TE 4 lo parla ancora meno di me. Secondo me quindi TE 4 non poteva comprendere il contenuto in italiano di questo rogito notarile”"}