{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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Inasprimento della pena a seguito di appello incidentale del MP\n\n\nLa “menzogna scritta” trascende in reato e diventa, quindi, un falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto, quando questi ha una posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”, come, per esempio, un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Basler Kommentar, M. Boog, n. 48 e seg. ad art. 251 CP; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata). Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV citata, pag. 572), ciò che implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 139).\nDalle circostanze concrete o dalla legge deve risultare che il documento è degno di fiducia, di sorta che una verifica da parte del destinatario non è necessaria e non può essere pretesa: il falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale - per sua natura soggetta a verifica o a discussione - per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c; STF 14 settembre 2009, inc. 6B_593/2009, consid. 1.1.1; STF 11 ottobre 2007, inc. 6B_334/2007, consid. 6.1; STF 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.2; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.7).\nCiò è il caso quando vi sono garanzie oggettive che garantiscono al terzo la veracità della dichiarazione: può trattarsi, ad esempio, di un dovere di verifica che incombe all’autore del documento o ancora dell’esistenza di disposizioni legali come gli art. 958 CO e segg. concernenti il bilancio. Per contro, il semplice fatto che l’esperienza dimostri come certi scritti godono di credibilità particolare non è sufficiente, anche se nella pratica commerciale è ammesso che ci si fidi di tali documenti (come la fiducia che ispira abitualmente una dichiarazione a carico di colui che la rilascia). Occorre notare, infine, che il limite fra menzogna scritta e falso intellettuale deve essere fissato caso per caso, in funzione delle circostanze concrete della fattispecie (DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF del 14 settembre 2009, inc. 6B_593/2009, consid. 1.1.1; STF del 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.2; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.7).\nSecondo la giurisprudenza, le formule usate dal notaio per attestare una circostanza o per autenticare un atto sono destinate e atte a provare i fatti che esse menzionano e che concernono l'elaborazione del rogito. Tali fatti hanno portata giuridica, anche nel caso in cui il diritto cantonale non li consideri essenziali per la validità del rogito e anche se la forma dell'atto pubblico non è richiesta per il negozio giuridico in questione (DTF 113 IV 77; v. anche STF 2 marzo 2001, inc. 6S.878/2000 in cui l’Alta Corte, in un obiter dictum, ha indicato che, se il notaio fosse stato consapevole del fatto che il preliminare di compravendita era simulato e avesse comunque attestato le dichiarazioni delle parti nel rogito, sarebbe stato colpevole ai sensi dell’art. 317 CP). Adempie, ad esempio, le condizioni oggettive della falsità ex art. 317 CP il notaio che, in un atto pubblico, certifica contrariamente al vero che le parti hanno apposto la loro firma insieme e davanti a lui (DTF 113 IV 77 consid. 3).\n4.2. Giusta l’art. 9 cpv. 1 CC, i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.\nScopo dell’atto pubblico - forma al cui rispetto il diritto federale condiziona la validità di alcuni atti importanti e giuridicamente gravidi di conseguenze (per esempio, le compravendite immobiliari, cfr. art. 216 cpv. 1 CO) - è quello di proteggere le parti da decisioni non ponderate affiancando loro una figura neutra che li ragguagli sugli aspetti formali e sostanziali importanti della transazione, di modo che comprendano la portata degli obblighi che assumono così che il loro consenso venga espresso in modo consapevole (éclairé/informato) e completo (DTF 90 II 274 consid. 6; cfr. anche STF 8 gennaio 2009, inc. 6B_530/2008, consid. 3.2).\nQuesto dovere del notaio di informare, derivante dal diritto federale, può essere precisato o esteso dal diritto cantonale (STF 8 gennaio 2009, inc. 6B_530/2008, consid. 3.2 e rif.; Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2005, n. 212, pag. 94).\nGiusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile, i Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici e stabiliscono, pure, le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera."}