{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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Inasprimento della pena a seguito di appello incidentale del MP\n\n\nIn effetti, nella misura in cui non si pretende che l’indicazione contenuta nel rogito riguardante l’informativa alle parti delle norme applicabili sia falsa per un motivo diverso da quello da cui dipende la falsità dell’attestazione concernente la comprensione dell’italiano da parte dell’acquirente, se effettivamente l’acquirente conosceva la lingua italiana, non si potrebbe nemmeno sostenere che il notaio non lo ha reso edotto del contenuto del punto n. 17 del rogito.\nLa precisazione dell’accusa compiuta dal primo giudice non ha, dunque, alcun effetto sulla posizione di AP 1 e non comporta né una vera e propria modifica della fattispecie rimproveratagli, né un aggravamento dell’accusa nei suoi confronti.\nDi conseguenza, è a ragione che il primo giudice non ha tratto dall’opposizione sollevata dall’imputato alla sua completazione del decreto d’accusa particolari conseguenze relative al proseguimento del dibattimento, non essendo dato un caso di applicazione dei cpv. 2, 3 o 4 dell’art. 250 CPP-TI.\n4. L’art. 317 n. 1 cpv. 2 CP punisce con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale.\nLa pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 317 n. 2 CP).\n4.1. Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quali mezzi di prova. Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).\nLa destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4 CP; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c).\nL’art. 317 CP non presuppone che l’atto falsificato sia un documento pubblico ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3. ed. 2010, ad art. 317 CP n. 5; DTF 93 IV 55). Perché tale disposto trovi applicazione occorre, tuttavia, che vi sia uno stretto legame tra la funzione pubblica e il documento (Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 5; DTF 81 IV 288) nel senso che l’intervento dell’agente pubblico deve conferire al documento una credibilità accresciuta (Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 6; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6 ed. 2008, §58 n. 9).\nL’art. 317 CP - cui è applicabile la giurisprudenza emanata in relazione all’art. 251 CP (cfr. DTF 131 IV 125 consid. 4.1; STF del 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.1) - non reprime solo la creazione di un documento falso o la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la confezione di un documento menzognero (falso ideologico). Vi è falso materiale laddove il vero estensore del documento non coincide con l’autore apparente, mentre vi è falso ideologico quando il documento emana dal suo autore apparente, ma è menzognero nella misura in cui il suo contenuto non corrisponde alla realtà (DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF del 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.2).\nVi è dunque falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 11 ottobre 2007, inc. 6B_334/2007). Nel caso del falso ideologico, non c’è inganno sulla persona dell’autore del documento. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, op. cit., n. 109 ad art. 251 CP). Se in caso di falso materiale, l’art. 251 CP trova applicazione già quando il documento falsificato é un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, nel caso del falso ideologico, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, la norma penale va applicata restrittivamente. Vi può essere falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di una particolare credibilità, cioè quando esso è dotato di un valore probante accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare (Corboz, op. cit., n. 119 ad art. 251 CP e riferimenti; DTF 132 IV 12; 131 IV 125; 129 IV 130; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.7).\nQuest’esigenza di valore probante accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può riporre nell'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore dica il vero (DTF 125 IV 273; STF 11 ottobre 2007, 6B_334/2007; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 129). Perciò, perché il falso ideologico sia punibile, il documento deve essere tale da provare la veridicità di ciò che in realtà è falso (DTF 123 IV 17 consid. 2c pag. 20): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge e dagli usi commerciali oppure dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a)."}