{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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Inasprimento della pena a seguito di appello incidentale del MP\n\n\nQuesto, in particolare, in considerazione del principio accusatorio che governa la procedura penale e, in applicazione del quale, l’atto di accusa - o, analogamente, il decreto di accusa - assume una doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455 consid. cc; 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., 2005, pag. 223 s. n. 6 ss. e pag. 225 n. 8; Georges Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, p. 98 ss., in particolare pag. 101-107).\nIl principio accusatorio - come il principio dell’immutabilità dell’atto di accusa che tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio - è disciplinato dal diritto procedurale (DTF 122 V 71 consid. 4a), all’epoca nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP-TI e segnatamente dall'art. 200 CPP-TI per quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa (rispettivamente dagli art. 207 e segg. CPP-TI per il decreto di accusa), ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a; 116 Ia 455 consid. c).\nSe è vero che l’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non deve essere spinta all’accesso, fino ad esigere una letterale corrispondenza terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; STF del 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb), è anche e soprattutto vero che il principio accusatorio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d con rif.; 116 Ia 455 consid. cc; STF citata, consid. 2a; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19).\n3.3. Nel caso di specie occorre, dunque, determinare in quale delle eventualità previste all’art. 250 CPP-TI ricada l’aggiunta che il primo giudice ha apportato al testo del decreto d’accusa emanato nei confronti di AP 1.\nIn effetti, la differenza è di peso nella misura in cui il cpv. 1 della norma presuppone solo che la mutata imputazione sia indicata all’imputato prima della discussione, ma non condiziona la continuazione del processo - sulla base dell’accusa così modificata - all’assenso di quest’ultimo, contrariamente a quanto disposto dagli altri capoversi dell’articolo che subordinano, invece, l’immediata continuazione del processo alla rinuncia dell’imputato al rimando dell’atto/decreto d’accusa al procuratore pubblico.\nBenché la sentenza impugnata, così come il verbale del dibattimento, siano silenti in merito, si può verosimilmente ritenere che il primo giudice abbia considerato che l’aggiunta da lui prospettata rientrasse nel campo di applicazione del cpv. 1 dell’art. 250 CPP-TI e che, pertanto, la celebrazione del dibattimento non fosse subordinata all’approvazione dell’imputato (o meglio, alla sua rinuncia al rimando ex cpv. 3). Sia come sia, la scelta del primo giudice di non ordinare il rimando del dibattimento per la presentazione di un nuovo decreto di accusa nonostante l’opposizione dell’imputato non può essere censurata.\nInfatti, nonostante il primo giudice abbia aggiunto alla fattispecie rimproverata al notaio la precisazione secondo cui l’attestazione inveritiera ex art. 317 CP concerneva, non solo la questione della comprensione della lingua italiana da parte di tutti i comparenti, ma l’intero punto n. 17 del rogito, riguardante anche l’informativa alle parti dei doveri e delle norme applicabili alla transazione immobiliare in atto, in concreto non si può considerare che ciò abbia cagionato un’estensione o un cambiamento del comportamento delittuoso rimproverato all’imputato mediante il decreto d’accusa.\nIn effetti, con la precisazione apportata dal primo giudice al “per avere” del DA, a AP 1 non è stato imputato nulla di più di quanto già gli avesse imputato il procuratore pubblico. L’accusa di non avere reso edotte le parti dei loro doveri (contrariamente a quanto attestato al punto n. 17 del rogito) è, infatti, già contenuta e pienamente compresa nell’accusa relativa alla falsa attestazione della comprensione della lingua italiana da parte di TE 4: da questa, infatti, discende la falsità dell’attestazione di avere reso edotte le parti sui loro obblighi nella misura in cui il rendere edotte le parti presuppone che esse conoscano la lingua in cui l’informazione viene data.\nL’informativa mancante non costituisce, dunque, un’attestazione inveritiera a sé stante, ma è soltanto la conseguenza diretta (e naturale) dell’ignoranza della lingua da parte dell’acquirente. L’accusa “aggiuntiva” cadrebbe, in effetti, qualora dall’accertamento dei fatti risultasse che, contrariamente alla tesi del procuratore pubblico, quanto indicato nel rogito in relazione alla comprensione dell’italiano da parte di TE 4 non è falso."}