{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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Inasprimento della pena a seguito di appello incidentale del MP\n\n\nIn particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, ad 398 n. 13). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).\n3. In relazione alla fattispecie imputata a AP 1 va, prima di tutto, annotato quanto segue.\n3.1. a) In occasione del dibattimento di primo grado, in via preliminare, il pretore ha informato le parti della sua intenzione di “precisare i fatti così come descritti nel decreto di accusa in oggetto, puntualizzando che la lettura solo in italiano del testo ad un contraente che non conosce la lingua ha avuto quale conseguenza che inevitabilmente tutto il contenuto del punto 17 del rogito notarile n. __________ del notaio AP 1 non rispecchia la realtà” (verbale del dibattimento, pag. 2).\nHa, quindi, aggiunto a quanto indicato nel decreto d’accusa la seguente formula: “fatto che ha comportato l’attestazione inveritiera nel rogito in questione che le parti, compreso TE 4, che non conosceva l’italiano, erano state informate dal notaio AP 1 sui contenuti dei doveri e delle norme applicabili alla fattispecie ed indicate nel dettaglio al punto n. 17 dell’atto stesso” (verbale del dibattimento, pag. 3).\nCosì come emerge dal verbale del dibattimento, la difesa si è opposta a quella che ha ritenuto essere una “estensione” del DA che ha dichiarato di non comprendere.\nL’opposizione è stata respinta dal pretore che ha confermato “la sua completazione del decreto d’accusa” ed ha dato avvio all’istruttoria dibattimentale (verbale del dibattimento, pag. 3).\nAP 1 è stato, dunque, condannato per falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari sulla base della fattispecie modificata dal primo giudice.\nb) Nella motivazione della sentenza viene richiamata la puntualizzazione del decreto d’accusa operata in via preliminare al dibattimento (pag. 2), senza tuttavia far cenno all’opposizione dell’imputato alla stessa e senza indicare il fondamento sul quale il primo giudice ha ritenuto di potere, ciononostante, procedere alla celebrazione del dibattimento.\n3.2. Il procedimento di prima istanza si è svolto in applicazione del previgente diritto processuale cantonale, conformemente all’art. 455 CPP fed. che rinvia per analogia all’art. 453 CPP fed.\nGiusta l’art. 250 cpv. 1 CPP-TI, se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell’atto di accusa, l’accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione.\nSe, invece, dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, la norma prevede che la Corte, su istanza del procuratore pubblico ed anche d’ufficio, deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa (art. 250 cpv. 2 CPP-TI).\nPer contro, a tale rimando non si fa luogo se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se, in pari tempo, l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando (art. 250 cpv. 3 CPP-TI).\nLo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell’atto di accusa (art. 250 cpv. 4 CPP-TI).\nL’art. 250 CPP-TI si applica per analogia anche nelle procedure concernenti decreti d’accusa (sentenza CCRP del 27 marzo 2003, inc. 17.2002.73, consid. 2 e rif.).\nIn occasione dell’ultima revisione totale del codice di procedura penale cantonale era stato mantenuto, nonostante una proposta di modifica contraria, il vincolo della Corte sulla questione del rinvio degli atti alla scelta dell’accusato nel caso in cui dal dibattimento risultasse che il fatto rivestiva un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa. Il legislatore ticinese aveva giudicato prioritario, rispetto ad ogni altro tipo di valutazione, garantire all’imputato la possibilità di rivedere e strutturare la propria difesa, proponendo ad esempio nuovi mezzi di prova, qualora l’imputazione formulata a suo carico si aggravasse durante il dibattimento (cfr. Rapporto della Commissione speciale per l’esame del codice di procedura penale sul Messaggio 11 marzo 1987 e sul Messaggio aggiuntivo bis 9 luglio 1992 concernenti la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941, pag. 72-73)."}