{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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Dopo avere completato la bozza con le generalità di TE 4 (cui aveva richiesto un documento di legittimazione), il notaio AP 1 procedette alla pubblicazione del rogito leggendo il documento in italiano. Del rogito era parte integrante la clausola n. 17 del seguente tenore:\n“ Il sottoscritto notaio attesta:\n- che il signor TE 4 si è legittimato mediante presentazione del passaporto britannico no. e che ha dichiarato di conoscere la lingua italiana;\n- di non avere motivo di dubitare della capacità civile e di disporre dei comparenti;\n- di avere reso note ai comparenti le norme giuridiche applicabili al presente atto; in particolare esse sono state rese edotte:\n§ sull’obbligo di indicare il prezzo realmente pattuito e sulle conseguenze civili, penali e amministrative di false dichiarazioni a tale proposito;\n§ sulla portata degli art. 127 e 252-254 LT nonché sull’art. 183 LAC, a’ sensi del quale è riconosciuta l’ipoteca legale, senza obbligo d’iscrizione nel Registro Fondiario, allo Stato ed ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile, ancorché non scadute, nonché ai consorzi di arginatura, miglioramento del suolo, raggruppamento terreni e simili per i rispettivi contributi sopra tutti i beni situati nel comprensorio con l’osservazione che tutte queste ipoteche legali hanno il medesimo ordine e prevalgono agli altri impegni immobiliari;\n§ sugli art. 123 ss. e 213-216 LT concernenti l’imposta sull’utile immobiliare, a garanzia della quale lo Stato beneficia del diritto all’ipoteca legale a carico del fondo venduto; il formulario per la dichiarazione di imposta è stato consegnato dal notaio rogante alla parte alienante;\n§ sugli art. 12 cpv. 3 lett. c e 64 cpv. 3 LT nonché agli art. 13 cpv. 3 lett. c, 55 cpv. 3 e 173 LIFD che istituiscono la responsabilità solidale di compratore e venditore - fino a concorrenza del 3% del prezzo d’acquisto - per le imposte dovute da un mediatore immobiliare senza domicilio o sede fiscale in Svizzera. Gli art. 256 LT e 173 LIFD danno facoltà all’autorità fiscale di chiedere loro depositi a garanzia di tali imposte; a tale proposito le parti attestano che la compravendita è intervenuta senza la mediazione di persone aventi il domicilio o sede all’estero, motivo per cui esse esentano il notaio rogante dal procedere ad una trattenuta in tal senso;\n- di avere fatto presente ai comparenti la portata degli art. 117 LN e 27 cpv. 2 LN, che istituiscono la responsabilità solidale di tutti i contraenti e richiedenti per il pagamento delle parcelle notarili.\n- di avere redatto e pubblicato il presente istromento mediante lettura ad alta e chiara voce, genere di pubblicazione scelto consensualmente dai comparenti, alla loro continua presenza presso lo studio legale sito in via __________.”\nConclusa la rogazione dell’atto con la firma delle parti e del notaio, quest’ultimo ha lasciato la sala riunioni per tornare nel suo ufficio.\nE. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del giudice della Pretura penale. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 18 marzo 2011, il ricorrente ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento.\nCon istanza probatoria 30 maggio 2011, AP 1 ha postulato l’audizione di TE 4, TE 2, TE 1 e TE 3 al dibattimento di secondo grado, non avendo “mai potuto esercitare il suo diritto di confrontarsi con le persone che in un qualche modo lo hanno accusato”, poiché “ai loro interrogatori davanti al Ministero pubblico non è mai stato convocato” (istanza, pag. 2).\nF. Con scritto datato 12 aprile 2011, il procuratore pubblico ha presentato una dichiarazione di appello incidentale, nella quale ha precisato di impugnare la sentenza del primo giudice soltanto in relazione alla commisurazione della pena postulando che la pronuncia impugnata sia riformata nel senso che AP 1 venga condannato ad una pena pecuniaria di fr. 22'500.- (ovvero 90 aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna), come già proposto nel decreto d’accusa.\nIl procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.\nG. Il 17 agosto 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla presenza di tutte le parti.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 25 gennaio 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento."}