{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-16_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108901&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8d2375bd50546f60aeab774337543a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). 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Inasprimento della pena a seguito di appello incidentale del MP\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 1. settembre 2011/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Francesco Pellegrini (in sostituzione del giudice Franco Lardelli) Attilio Rampini (in sostituzione del giudice Damiano Stefani) |\n|\nsegretaria: |\nBarbara Maspoli, vicecancelliera |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 gennaio 2011 da\n|\n|\nAP 1 , rappr. dall' DI 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 gennaio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 18 marzo 2011 e la dichiarazione di appello incidentale 12 aprile 2011;\nesaminati gli atti;\nesperito il pubblico dibattimento il 17 agosto 2011 durante il quale:\n- l’appellante ha postulato l’accoglimento dell’appello, ovvero il suo proscioglimento dalla condanna per falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari;\n- il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e l’accoglimento dell’appello incidentale, ovvero la condanna di AP 1 ad una pena di 90 aliquote giornaliere di fr. 250.-, per un totale di 22'500.-, sospesa condizionalmente, oltre alla multa di fr. 1'000.-.\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa 30 luglio 2010, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali per avere, in data 13 maggio 2005, negli uffici della __________, nella sua qualità di notaio, intenzionalmente attestato in un istromento notarile fatti di importanza giuridica in modo contrario alla verità.\nIn particolare, il notaio AP 1 è stato ritenuto colpevole di avere attestato nel rogito n. __________, relativo alla compravendita della particella no. __________ fra TE 3 (venditrice) e il cittadino britannico TE 4 (acquirente), che quest’ultimo “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” (clausola 17 del rogito) quando - in realtà - egli non parlava né comprendeva tale lingua. Secondo la tesi accusatoria, il notaio era consapevole di tale circostanza (o comunque l’aveva presa in considerazione): nel corso della pubblicazione del rogito vi erano state discussioni al riguardo fra le parti firmatarie e, ciononostante, AP 1 ha omesso di porre in atto le ulteriori verifiche e conseguenze che si imponevano (ovvero una traduzione inglese dell’atto) e ha continuato la pubblicazione del rogito.\nIl procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna, per complessivi fr. 22'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese.\nIl procuratore pubblico ha, inoltre, decretato il non luogo a procedere nei confronti di AP 1 in relazione all’indicazione, nel rogito in questione, di un falso prezzo di vendita, ritenendo non dati, al riguardo, estremi di reato.\nB. Contro tale decreto d’accusa, AP 1 ha interposto opposizione il 13 agosto 2010.\nC. Al pubblico dibattimento, il giudice della Pretura penale ha prospettato all’imputato un complemento ai fatti imputati e descritti nel decreto d’accusa, ritenendo che la lettura del rogito in italiano ad un contraente che non conosceva tale lingua aveva comportato l’attestazione inveritiera, non soltanto del fatto che questi comprendeva tale lingua, ma anche del fatto che l’acquirente era stato informato dal notaio sui doveri che egli si assumeva e sulle norme applicabili alla fattispecie, indicati in dettaglio al punto 17 dell’atto notarile in questione.\nSulla scorta di questa fattispecie ampliata, con sentenza 25 gennaio 2011, il primo giudice ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari ex art. 317 cifra 1 CP e lo ha condannato alla pena pecuniaria di quarantacinque aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna (per complessivi fr. 11'250.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese.\nD. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice sono, in sintesi, i seguenti.\n1. Nel 2005, AP 1, avvocato e notaio, esercitava la propria professione in un ufficio che si trovava nei locali delle società facenti capo al fiduciario TE 1 (fra cui __________).\nFra i due, vi era un contratto di collaborazione per il quale, in sintesi, il fiduciario aveva diritto ad una parte degli onorari che il notaio chiedeva ai clienti che il primo gli procurava.\n2. Nel corso del mese di maggio 2005, TE 1 incaricò AP 1 di preparare la bozza dell’atto notarile di compravendita dell’immobile part. no. __________, denominato “__________”.\nLa proprietaria dell’immobile era TE 3. L’acquirente era TE 4, uomo d’affari di cittadinanza inglese, domiciliato nel canton __________.\nTutti i dati necessari all’allestimento della bozza in questione - insieme all’anticipo della somma da versare quale tassa sull’utile immobiliare - vennero forniti al notaio da TE 1.\nFra l’altro, TE 1 disse al notaio di tenersi pronto a rogare l’atto con un breve preavviso poiché TE 4 era un uomo d’affari molto occupato, sempre in giro per il mondo.\n3. AP 1 preparò una bozza di rogito che non sottopose preventivamente ai contraenti e di cui non allestì una traduzione in inglese."}