L’accertamento, finanche prudenziale, di questa Corte conferma, dunque, che l’eccesso di velocità imputabile all’appellante è oggettivamente grave, avendo egli superato di quasi 40km/h il limite massimo autorizzato in autostrada. La velocità punibile configura, quindi, un caso ben più grave di quelli invocati dall’insorgente nel suo allegato scritto e non è qualificabile né come mera infrazione ai sensi dell’OMD, come postulato in via principale dall’appellante, né punibile con una multa disciplinare di fr. 260.- ai sensi dell’art. 303.3 lett.