Detta percentuale non si giustifica, essendo prevista dal predetto allegato solo in caso di misurazioni al di sotto di 1 km, ciò che non è dato nel caso di specie, fondandosi il presente giudizio su una rilevazione di velocità inerente a un tratto percorso di 1'400 metri. Non meritevole, infine, di miglior sorte la richiesta avanzata, in via subordinata, dall’appellante di togliere dalla velocità misurata un margine di sicurezza del 10% previsto nelle misurazioni con indicatore di velocità senza calcolatore concernenti un tratto superiore a 1000 metri, avendo nel caso concreto l’autocivetta proceduto alla rilevazione avvalendosi di debito calcolatore.