Errata è, inoltre, l’applicazione, invocata dall’appellante, dell’art. 8 cpv. 1 lett. g frase seconda, cifra 2 OOCCS-USTRA che prevede la riduzione del 15% alla velocità accertata. Detta norma è inapplicabile al caso di specie in quanto si riferisce a misurazioni eseguite tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato. Questo non è il caso in concreto visto che la velocità è stata determinata tramite dispositivo Multavision in dotazione all’auto civetta. A torto l’appellante ritiene che, anche qualora fosse applicabile l’allegato 1 a cui rinvia l’art. 8 lett. g frase 1 OOCCS-USTRA, si debba applicare il 15% di decurtazione.