Ne consegue che, dedotto il margine di sicurezza, la velocità determinante, e pertanto punibile, lungo i predetti 1’400 metri è stata di 159.94476 km/h, ovvero una velocità superiore a quella pari di 157 km/h accertata dal primo giudice per la lunghezza di 1'893 metri. La velocità determinante di 159 km/h concernente i primi 1'400 metri di misurazione è, ai sensi dell’art. 4 cpv.