sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all’8% o al 6% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 200 m, 500 m, 1000 m o 2000 m. In tutti i casi, come precisato all’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente. 2.4.