Giusta l’art. art. 398 cpv. 2 CPP, con l’appello possono essere censurate le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). In forza di quest’ultimo disposto, anche questioni per cui al giudice è riconosciuto un margine di apprezzamento - come, per esempio, la commisurazione della pena oppure la concessione della sospensione condizionale della pena - sottostanno in appello ad una libera valutazione (Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 2642 ss;