Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può pertanto essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. Giusta art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, l’appello può essere limitato ad alcune parti della sentenza di prima istanza. L’appello è un rimedio giuridico riformatore (art. 408 CPP) e produce un effetto devolutivo completo, godendo la giurisdizione di appello di pieno potere cognitivo, potendo finanche esaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova. Giusta l’art. art. 398 cpv.