E. Con scritto 6 giugno 2011, la Pretura penale, rimettendosi alla decisione di questa Corte, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare. Da parte sua, il procuratore pubblico, con scritto 9 giugno 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello. Considerando in diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv.