{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-13_2011-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108917&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2d7d18a67d4693e6958531260a2ac748"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grave infrazione alle norme della circolazione. Accertamento della velocità punibile concernente simultaneamente due autoveicoli. Margine di sicurezza per misurazioni tramite veicolo inseguitore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:19", "Checksum": "31167b13aa5fa30be5c75c8743284c1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13\nRegesto:\nGrave infrazione alle norme della circolazione. Accertamento della velocità punibile concernente simultaneamente due autoveicoli. Margine di sicurezza per misurazioni tramite veicolo inseguitore\n\n\npertanto punibile, lungo i predetti 1’400 metri è stata di 159.94476 km/h, ovvero una velocità superiore a quella pari di 157 km/h accertata dal primo giudice per la lunghezza di 1'893 metri. La velocità determinante di 159 km/h concernente i primi 1'400 metri di misurazione è, ai sensi dell’art. 4 cpv.\n1 OOCCS-USTRA, inequivocabilmente attribuibile al veicolo Opel Astra, avendo\nquest’ultimo, a partire da 21'960 metri, visibilmente - come documentato in\nmodo inconfutabile dal filmato - mantenuto costante, se non incrementato, la\ndistanza che lo separava dal veicolo civetta, e ciò a prescindere dalla\ndistanza intercorrente tra le due auto inseguite.\nIl fatto che questa Corte abbia fondato la propria decisione sulla misurazione\ndei primi 1'400 metri percorsi dalla Opel Astra ed abbia fatto astrazione dalla\nmisurazione concernente la Audi, rende del tutto superfluo il giudizio sulle\naltre censure rivolte dall’appellante al giudizio di primo grado. La censura di\nerrato apprezzamento per avere attribuito ai due veicoli inseguiti la stessa\nvelocità nonostante l’accertamento secondo cui al termine della misurazione la\nAudi si é avvicinata leggermente alla Opel perde di rilevanza poiché quanto\neccepito dall’insorgente si fonda su fatti successivi a quelli posti a base del\npronunciamento di questa Corte.\nIninfluente è, inoltre, il fatto che è stata eseguita dalla polizia cantonale, in simultanea, un’unica misurazione per due veicoli inseguiti. L’autovettura della polizia ha, come detto, quantomeno per i primi 1'400 metri, mantenuto sia un contatto visivo sia una distanza costante (e finanche maggiore rispetto all’inizio della misurazione) dalla Opel Astra del condannato. La frapposizione dell’Audi tra il veicolo inseguitore e la Opel nulla toglie alla correttezza del rilevamento visto che non ci possono essere dubbi riguardo l’attribuzione al condannato della velocità accertata (art. 4 OOCCS-USTRA).\nErrata è, inoltre, l’applicazione, invocata dall’appellante,\ndell’art. 8 cpv. 1 lett. g frase seconda, cifra 2 OOCCS-USTRA che prevede la\nriduzione del 15% alla velocità accertata. Detta norma è inapplicabile al caso\ndi specie in quanto si riferisce a misurazioni eseguite tramite veicolo\ninseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato. Questo non è il caso in\nconcreto visto che la velocità è stata determinata tramite dispositivo\nMultavision in dotazione all’auto civetta.\nA torto l’appellante ritiene che, anche qualora fosse applicabile l’allegato 1 a cui rinvia l’art. 8 lett. g frase 1 OOCCS-USTRA, si debba applicare il 15% di decurtazione. Detta\npercentuale non si giustifica, essendo prevista dal predetto allegato solo in\ncaso di misurazioni al di sotto di 1 km, ciò che non è dato nel caso di specie,\nfondandosi il presente giudizio su una rilevazione di velocità inerente a un\ntratto percorso di 1'400 metri.\nNon meritevole, infine, di miglior sorte la richiesta avanzata, in via subordinata,\ndall’appellante di togliere dalla velocità misurata un margine di sicurezza del\n10% previsto nelle misurazioni con indicatore di velocità senza calcolatore\nconcernenti un tratto superiore a 1000 metri, avendo nel caso concreto l’autocivetta proceduto alla rilevazione avvalendosi di debito calcolatore.\nL’accertamento, finanche prudenziale, di questa Corte conferma, dunque, che\nl’eccesso di velocità imputabile all’appellante è oggettivamente grave, avendo\negli superato di quasi 40km/h il limite massimo autorizzato in autostrada.\nLa velocità punibile configura, quindi, un caso ben più grave di quelli\ninvocati dall’insorgente nel suo allegato scritto e non è qualificabile né come\nmera infrazione ai sensi dell’OMD, come postulato in via principale dall’appellante,\nné punibile con una multa disciplinare di fr. 260.- ai sensi dell’art. 303.3\nlett. e OMD, come richiesto in via subordinata dall’appellante, né punibile con\nuna multa in quanto contravvenzione alle norme della circolazione stradale ai\nsensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, come chiesto in via ancor più subordinata.\nDa quanto sopra discende che l’appello di AP 1 dev’essere respinto\nsiccome infondato.\n2.5. Sulla\ntassa di giustizia e sulle spese\nGli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 600.- per tassa\ndi giustizia e fr. 300.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono\npertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 90 cifra 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, l’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, l’art. 22 cpv. 1 OSStr, gli art. 4 cpv. 1 e 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA e relativo allegato 1,\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG\nrispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,\npronuncia: 1. L’appello è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.-\nb) spese complessive fr. 300.-\nfr. 900.-\nsono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).\n3. Intimazione a:\n|\n|\n|\n4. Comunicazione a:\n|\n|\n|\n||\n|\n|\nP_GLOSS_TERZI |\n|\n|\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici"}