{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-13_2011-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108917&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2d7d18a67d4693e6958531260a2ac748"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grave infrazione alle norme della circolazione. Accertamento della velocità punibile concernente simultaneamente due autoveicoli. Margine di sicurezza per misurazioni tramite veicolo inseguitore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:19", "Checksum": "31167b13aa5fa30be5c75c8743284c1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13\nRegesto:\nGrave infrazione alle norme della circolazione. Accertamento della velocità punibile concernente simultaneamente due autoveicoli. Margine di sicurezza per misurazioni tramite veicolo inseguitore\n\n\nL’appello è un rimedio giuridico riformatore (art. 408 CPP) e produce un effetto devolutivo completo, godendo la giurisdizione di appello di pieno potere cognitivo, potendo finanche esaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova. Giusta l’art. art. 398 cpv. 2 CPP, con l’appello possono essere censurate le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). In forza di quest’ultimo disposto, anche questioni per cui al giudice è riconosciuto un margine di apprezzamento - come, per esempio, la commisurazione della pena oppure la concessione della sospensione condizionale della pena - sottostanno in appello ad una libera valutazione (Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 2642 ss; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 765 ss; Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, ad art. 398, n.1, pag. 1770; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 739 ss).\n2. Nella motivazione scritta della dichiarazione di appello, AP 1\ncontesta al primo giudice di avere applicato erroneamente l’art. 90 cifra 2\nLCStr in ragione di un errato accertamento della velocità determinante.\n2.1. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna,\nil primo giudice si è basato essenzialmente sul filmato agli atti girato con\nsistema Multavision da un veicolo civetta della polizia cantonale e concernente\nla misurazione di velocità della Opel Astra targata __________ guidata da AP 1,\neseguita simultaneamente anche su un’Audi targata __________.\nPer quanto qui d’interesse, il primo giudice ha precisato che, alle ore 12.39 e\n7 secondi del 15 ottobre 2010, al chilometro 21'960 dell’autostrada A2 (in\nlocalità __________), l’autovettura della polizia ha iniziato la misurazione,\ntramite calcolatore, della velocità alla quale circolava la Opel Astra del\ncondannato. La rilevazione è perdurata per un tratto lungo 1'893 metri sul quale il veicolo del condannato ha circolato, mantenendo una distanza costante\ndavanti alla Audi, sulla corsia di sorpasso a una velocità media di 171 km/h e ad una velocità punibile di 157 km/h (sentenza impugnata, pag. 2-3).\nDopo aver ricordato il tenore dell’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, il giudice di\nprime cure ha precisato che questa disposizione mira ad evitare che venga\nsanzionato un conducente quando non è chiaro se la misurazione riguarda il suo\nveicolo. Al riguardo, egli ha indicato, a titolo di esempi, una fotografia\nradar che ritrae due veicoli in base alla quale non è possibile sapere se la\nvelocità misurata è del veicolo che sorpassa o di quello sorpassato e una\nfotografia di un controllo tramite laser che raffigura diversi veicoli nessuno\ndei quali è centrato direttamente dalla croce del puntatore (sentenza\nimpugnata, pag. 3).\nA mente del primo giudice, nel caso di specie “pur essendo stata fatta\nun’unica misurazione per entrambi i veicoli, la stessa può essere utilizzata\nnei confronti di tutti e due i conducenti, perché può essere individualizzata\nsenza difficoltà”. L’interposizione della Audi tra il veicolo inseguitore e\nla Opel non inficia, sempre a detta del primo giudice, la misurazione di\nvelocità del veicolo del condannato, essendo quest’ultimo rimasto “sempre\nvisibile a distanza costante, anche se per un momento in curva con maggiore\ndifficoltà”. Potendosi “attribuire i valori misurati singolarmente sia\nalla Audi sia alla Opel” - ha concluso il pretore - non vi è\nviolazione dell’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA (sentenza impugnata, pag. 4).\nPertanto, il giudice di prime cure, dedotto dalla velocità media misurata (171 km/h) il margine di tolleranza dell’8% previsto dall’allegato 1 OOCCS-USTRA, ha accertato che la\nvelocità determinante punibile tenuta da AP 1 era di 157 km/h ed ha concluso dichiarandolo autore colpevole dell’infrazione di cui all’art. 90 cifra 2\nLCStr (sentenza impugnata, pag. 5)."}