{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-13_2011-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108917&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2d7d18a67d4693e6958531260a2ac748"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grave infrazione alle norme della circolazione. 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Margine di sicurezza per misurazioni tramite veicolo inseguitore\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 5 agosto 2011/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nUgo Peer, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 febbraio 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 gennaio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nrichiamata la dichiarazione di appello 7 marzo 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa del 6 dicembre 2010 n. 5665/2010, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per avere, in data 15 ottobre 2010, in territorio di __________, sul tratto autostradale A2 dove vigeva il limite di 120 Km/h, circolato con la vettura Opel targata __________, alla velocità (dedotto il margine di tolleranza) di 157 Km/h, accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision.\nIl procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.-, fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 5 giorni.\nAl condannato sono, infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese giudiziarie di pari importo.\nB. Con sentenza 27 gennaio 2011, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato il decreto di accusa, condannando AP 1 per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione alla pena proposta a suo carico dal procuratore pubblico.\nAP 1 è, pure, stato condannato al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- in caso di motivazione scritta e di fr. 450.- in assenza di motivazione scritta.\nC. Il 7 febbraio 2011, AP 1 ha presentato contro la predetta sentenza annuncio di appello che ha confermato, il 7 marzo 2011, con dichiarazione scritta a questa Corte, precisando d’impugnare l’intera sentenza di primo grado. L’appellante postula, in via principale, che venga constatata una mera infrazione all’OMD e che l’incarto sia rinviato alla __________ per la decisione di sua competenza. Subordinatamente, egli chiede di essere condannato ad una multa disciplinare di fr. 260.- ai sensi dell’art. 303.3 lett. e OMD, che siano modificati i considerandi 2 e 3 della sentenza impugnata, non dovendosi pronunciare la condanna alla multa di fr. 500.- ed al pagamento delle tasse e spese giudiziarie e che non si proceda, pertanto, all’iscrizione a casellario giudiziale. In via ancora più subordinata, AP 1 chiede di essere condannato a una multa per contravvenzione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, che siano modificati i considerandi 2 e 3 della sentenza impugnata come suesposto e che non si proceda all’iscrizione a casellario giudiziale.\nQuali istanze probatorie, richiama l’incarto della Pretura penale no. 10.2010.677 e l’incarto del Ministero pubblico no. 2010.9834/PE.\nD. Visto il consenso delle parti alla procedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP, con ordinanza 6 maggio 2011, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata dall’appellante in data 30 maggio 2011.\nE. Con scritto 6 giugno 2011, la Pretura penale, rimettendosi alla decisione di questa Corte, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.\nDa parte sua, il procuratore pubblico, con scritto 9 giugno 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.\nConsiderando\nin diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto\nprocessuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,\nCPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il\nnuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate\ndopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 27 gennaio\n2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg.\nCPP concernenti l’appello.\nL’appello è\nun mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano\ninteresse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza adottata\ndal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle\ncensure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova\ndecisione.\nGiusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può pertanto essere proposto contro le\nsentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al\nprocedimento. Giusta art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, l’appello può essere limitato ad\nalcune parti della sentenza di prima istanza."}