Occorre, però, ancora considerare, sempre dal profilo soggettivo, in relazione al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno e, concretamente, ad attenuazione della colpa di IM 1, il fatto che (secondo il giudizio dei primi giudici che lega, in assenza di contestazioni, la scrivente Corte) egli ha agito poiché la sua capacità volitiva era parzialmente indebolita a causa del suo stato psichico e, seppur in minima parte, dall’alcool. Al riguardo occorre, comunque, tenere presente che, così come indicato al considerando n. 40, la sua imputabilità era scemata soltanto in misura leggera e soltanto per la prima parte dell’aggressione: