Questa pena va, però, ridotta una prima volta ritenuto come l’omicidio non sia stato consumato ma solo tentato. Questa riduzione non può, tuttavia, superare i due anni, poiché il risultato del reato è stato, comunque sia, quello di lasciare alla vittima una vita che non può più essere considerata tale. Ne consegue che, per il reato solo tentato, la pena base si riduce a 13/14 anni. Dal profilo soggettivo, va, però, considerato, quale importante fattore di attenuazione della colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3 e rif.