A suo favore ha tenuto conto dello stato di ebbrezza al momento dei fatti e della paziale scemata imputabilità di grado lieve. Tutto ciò considerato, i primi giudici hanno fissato la pena base nella parte alta della pena edittale per il reato ascritto, aumentandola di un ulteriore anno e mezzo per effetto del concorso con gli altri reati, per poi, dopo le dovute deduzioni, ridurla alla pena detentiva di sette anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 31 e seg.). Le pretese degli accusatori privati sono state demandate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 126 cpv. 4 CPP, al giudice unico competente.