Hanno, poi, rilevato che il movente e le modalità d’esecuzione del reato di lesioni gravi (definite a giusto titolo “lesioni gravissime”) accrescono indubbiamente la colpa - considerata gravissima - dell’imputato che ha agito per puro egoismo, per mera cattiveria, inseguendo una persona che egli, dopo i colpi inferti in Vicolo Paganini, sapeva essergli fisicamente inferiore. Nella fissazione della pena, i primi giudici hanno dato peso anche agli altri reati di cui si è macchiato il prevenuto, i quali, seppur minori rispetto a quello principale, sono comunque sia di una certa rilevanza.