Decisa la condanna per lesioni gravi ed omissione di soccorso, ma esclusa quella per tentato omicidio intenzionale (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 30), i primi giudici hanno valutato la serietà del pregiudizio arrecato, molto vicino a quello in caso di morte, e, prendendo in considerazione anche gli altri reati di cui si è reso colpevole, hanno giudicato gravissima la colpa di IM 1 che ha agito palesando un costante “disprezzo (…) per la vita, l’incolumità e il patrimonio altrui” che ne indizia una notevole pericolosità sociale.