Nonostante il convincimento secondo cui il disturbo di personalità diagnosticato non possa fondare, in diritto, una scemata imputabilità - in considerazione del fatto che né il procuratore né gli accusatori privati si sono opposti al riconoscimento di tale attenuante - questa Corte ha ritenuto di non potere, sulla questione, decidere diversamente dai primi giudici in ossequio al divieto della reformatio in peius posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP.