, n. 7 ad art. 20 CP). Ora, nella fattispecie, la turba psichica è stata determinata sulla scorta di mere peculiarità caratteriali del peritato, senza che siano state riscontrate particolari patologie. Ciò non è sufficiente per differenziare IM 1 da qualsiasi altro delinquente della sua natura. La psichiatra, illustrando la turba psichica, ha, in effetti, semplicemente descritto le peculiarità del temperamento comuni a tutte le persone egoiste, incapaci di empatia e violente, senza individuare delle specificità che potrebbero essere costitutive di una conformazione mentale speciale, che si differenzia in maniera sostanziale da quella dei delinquenti equiparabili al prevenuto.