CCRP del 13 aprile 2001 in re B. consid. 2c; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Pur se una netta distinzione fra il fatto e il diritto può rivelarsi ardua nella misura in cui il giudice deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di esprimersi, per finire è comunque al giudice che incombe stabilire la sussistenza dei presupposti della scemata imputabilità (Trechsel/Jean-Richard, op. cit., n. 7 ad art. 20 CP). Ora, nella fattispecie, la turba psichica è stata determinata sulla scorta di mere peculiarità caratteriali del peritato, senza che siano state riscontrate particolari patologie.