In altri termini, il giudice deve apprezzare giuridicamente una perizia psichiatrica. In tale apprezzamento, egli è libero e non è legato alle conclusioni del perito (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2). Spetta, dunque, unicamente al giudice stabilire, sulla scorta delle valutazioni peritali, se, in diritto, soccorrono gli estremi di una totale (art. 19 cpv. 1 CP) o scemata (art. 19 cpv. 2 CP) imputabilità (Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 35 ad art. 20 CP; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 7 ad art. 20 CP;