2.2.2 e 3.1). Al riguardo - dopo avere ricordato che non esistono metodi scientifici che permettano di determinare in modo oggettivo il tasso di riduzione della responsabilità e che, perciò, la pratica psichiatrica distingue unicamente fra diminuzioni leggere, medie o gravi e che, in ciò, il perito dispone di una grande libertà di apprezzamento - il TF ha ancora precisato che la valutazione psichiatrica costituisce un punto di partenza che deve, però, essere affinato in funzione delle particolarità del caso concreto. In altri termini, il giudice deve apprezzare giuridicamente una perizia psichiatrica.