più recentemente, STF 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1 e 6B_722/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.1). Ancora recentemente, il Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che il giudice non è vincolato ad una perizia psichiatrica ritenuto come il compito dello psichiatra consista soltanto nell’accertare lo stato psicologico e fisiologico dell’accusato e l’effetto dello stato accertato sulla capacità di discernimento e sulla volontà dell’accusato al momento dei fatti. Sapere se gli elementi accertati permettono di concludere per una diminuzione della responsabilità penale ai sensi dell’art. 19 CP è, invece, una questione di diritto che deve essere decisa dal giudice.