In effetti, come precisato dalla giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato, ma soltanto nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; più recentemente, STF 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid.