egli, pur potendo agire diversamente, ha voluto imporre la propria legge. 40. Questa Corte non può nascondere di avere forti dubbi circa l’automatica trasposizione del disturbo di personalità sull’imputabilità del reo. In effetti, come precisato dalla giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in modo troppo severo: