Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia. 38.