(…) La gravità delle patologie rende, allo stato, il sig. ACPR 1 , completamente dipendente nell’espletamento delle attività della vita quotidiana e della cura della propria persona, bisognevole di una continua supervisione nell’effettuazione di qualsiasi attività. (…) è assai probabile che i postumi saranno fortemente invalidanti sulla vita del soggetto, tanto da non renderlo più autosufficiente e bisognevole di strutture protette e assistenza continua” (perizia medico legale 12 maggio 2011, AI 239, pag. 32 e seg.). La gravità del quadro clinico ha indotto i medici a considerare ACPR 1 incapace di intendere e di volere.