Questo calcolo non è propriamente corretto, poiché la velocità di eliminazione minima è fissata allo 0,1 ‰ e quella massima allo 0,2 ‰, per cui, in applicazione generica del principio in dubio pro reo, si dovrebbe far riferimento al valore maggiore, così che l’esito più favorevole al prevenuto è che egli, al momento dei fatti, aveva un tasso alcolemico dell’1,43 ‰ (utilizzando la percentuale minore il risultato sarebbe dell’1,03 ‰). In realtà, la tematica è di natura squisitamente tecnica poiché, nei fatti, nulla cambia. L. Conseguenze subite dalla vittima ed evoluzione del suo stato di salute 29.a.