Ritenuta l’esperienza di picchiatore di IM 1, il colpo non è certamente stato inferto a caso. Sulla scorta di queste emergenze istruttorie, può essere considerato accertato che le gravi lesioni subite da ACPR 1, a seguito delle quali ha patito danni cerebrali permanenti, non sono una conseguenza della sua caduta al suolo, ma sono tutte state causate dai colpi infertigli dal prevenuto. L’applicazione del principio in dubio pro reo (consid. 18 e 24 della sentenza impugnata) fatta al riguardo dai primi giudici è, dunque, un errore. F. Della forza dei colpi inferti alla vittima 23.a.