e. La circostanza non è, dunque, chiara: i testi sentiti hanno dato, al riguardo, versioni contrastanti o non completamente concordi. In queste circostanze, si impone, in applicazione del principio in dubio pro reo, di accertare che IM 1 ha sferrato le pedate in testa e al ginocchio quando la sua vittima era ancora in piedi e che l’ha nuovamente colpita, quando già era a terra, con un calcio nella zona del costato. 22. Al dibattimento di primo grado, l’accusato ha poi dichiarato che la vittima dopo il calcio in faccia è caduta “con la faccia al suolo senza mettere in avanti le mani” (allegato 1 al verb.