della vittima. Infine essi ritengono confermata la volontà omicida del prevenuto dall’atteggiamento da lui assunto dopo i fatti, cioè dall’essersi allontanato senza minimamente curarsi dell’uomo lasciato a terra inerme. 10. La Corte delle assise criminali ha, inoltre, stabilito che IM 1, nei periodi e nelle circostanze indicate nell’atto d’accusa, si è reso autore colpevole degli altri reati indicati nella parte introduttiva della presente sentenza. Queste condanne non sono oggetto di contestazione e sono così passate in giudicato. I fatti e gli antefatti A. I rapporti tra l’imputato e M. 11.