24, pag. 28). Esclusa una condanna per tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale, i primi giudici hanno considerato indubbiamente adempiuti i presupposti per quella per lesioni intenzionali gravi, giusta l’art. 122 CP, commesse con dolo eventuale, nonché per omissione di soccorso giusta l’art. 128 CP. b. L’imputato ha accettato la sentenza 28 ottobre 2011 della Corte delle assise criminali. Per contro, essa è stata appellata dal procuratore pubblico e dagli accusatori privati che hanno chiesto l’estensione della condanna al reato di tentato omicidio intenzionale.