L’intensità dell’aggressione non è, a loro avviso, tale da indurre a reputare che l’autore abbia accettato l’eventualità dell’esito mortale: “ La nozione di dolo eventuale non può infatti (…) essere estesa all’infinito e comunque non sono noti a questa Corte, né il procuratore ha saputo citarne, precedenti in cui l’avere sferrato 3 o 4 pugni all’antagonista - eretto, cosciente e apparentemente non menomato - sia stato considerato giuridicamente un tentato omicidio per dolo eventuale. Si ha piuttosto che l’esito mortale causato da un singolo pugno o colpo sferrato a mani nude è costantemente stato qualificato come omicidio colposo” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 26).