{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\nPer tutte queste considerazioni, ritenuto come sia difficile considerare ancora vita la condizione in cui IM 1 ha costretto la sua vittima e ritenuto come non solo quest’ultima sia costantemente bisognosa di cura ed assistenza, ma come il suo stato abbia pesantemente inciso sulla qualità di vita dei suoi familiari, non si può, in questo contesto, misconoscere che il prezzo più alto dei gesti non verrà pagato dall’autore con il carcere, ma dalla vittima e dai suoi familiari con la sofferenza quotidiana.\nDal profilo soggettivo, avuto riguardo al movente del tentato omicidio, va considerato, ad aggravamento della colpa di IM 1, che egli ha agito facendo ricorso ad una violenza impressionante per sua iniziativa, senza che vi sia stata la benché minima provocazione volontaria ed oggettiva da parte della vittima. Ritenendo non sopportabile per il suo orgoglio di maschio la visione dell’ex compagna in compagnia di un altro uomo e senza nemmeno ipotizzare di dare a ACPR 1 (che, peraltro, nemmeno conosceva) la possibilità di chiarire quella che - per lui - era una situazione problematica, IM 1 ha, sin dal primo istante, deciso di picchiare in modo pesante (prova ne è che si è immediatamente tolto la giacca per picchiare meglio e in libertà) il suo rivale. Egli ha, dunque, agito sostanzialmente per un motivo risibile: ha picchiato sino praticamente ad uccidere un uomo che nemmeno conosceva soltanto perché questi era in compagnia della sua (a quel momento) ex compagna. Si tratta di un movente talmente futile che, a più riprese, il TF ha stabilito che esso può essere ritenuto uno dei presupposti dell’assassinio.\nTutto ben considerato, in queste condizioni, fosse stato accertato un dolo diretto, la colpa di un autore pienamente responsabile con reato consumato sarebbe stata giudicata come molto grave e per questa colpa sarebbe stata considerata adeguata - ritenuto il quadro edittale posto dall’art. 111 CP che prevede una pena detentiva da cinque a vent’anni - una pena base aggirantesi attorno ai 15/16 anni di detenzione.\nQuesta pena va, però, ridotta una prima volta ritenuto come l’omicidio non sia stato consumato ma solo tentato. Questa riduzione non può, tuttavia, superare i due anni, poiché il risultato del reato è stato, comunque sia, quello di lasciare alla vittima una vita che non può più essere considerata tale. Ne consegue che, per il reato solo tentato, la pena base si riduce a 13/14 anni.\nDal profilo soggettivo, va, però, considerato, quale importante fattore di attenuazione della colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3 e rif. che conferma la sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003), il fatto che egli non ha agito con dolo diretto, bensì con dolo eventuale. Per questo solo fattore di riduzione, la pena a suo carico va ulteriormente ridotta sino a fissarsi attorno ai 10/11 anni.\nOccorre, però, ancora considerare, sempre dal profilo soggettivo, in relazione al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno e, concretamente, ad attenuazione della colpa di IM 1, il fatto che (secondo il giudizio dei primi giudici che lega, in assenza di contestazioni, la scrivente Corte) egli ha agito poiché la sua capacità volitiva era parzialmente indebolita a causa del suo stato psichico e, seppur in minima parte, dall’alcool. Al riguardo occorre, comunque, tenere presente che, così come indicato al considerando n. 40, la sua imputabilità era scemata soltanto in misura leggera e soltanto per la prima parte dell’aggressione: ne consegue che la sua colpa si riduce proporzionalmente ciò che, di riflesso, impone una nuova riduzione (di due anni) della pena che si attesta, così, sugli 8/9 anni.\nIn applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).\nAnche in quest’ambito, il quadro presentato da IM 1 è a tinte fosche.\nDapprima, colpisce - ed è evidentemente un’aggravante - il totale disinteresse dell’autore per la sorte della sua vittima. Non solo egli, dopo i fatti, si è allontanato, abbandonando a se stessa la sua vittima ormai inerme nel gelo di una notte d’inverno. Ma anche in seguito - durante tutta la procedura, compreso il dibattimento di fronte alla scrivente Corte - IM 1 ha sempre dimostrato, non solo di non avere alcun interesse per il destino di ACPR 1, ma addirittura di disprezzarlo, continuando testardamente a sostenere, sostanzialmente, che quanto accadutogli è imputabile unicamente a sue colpe, poiché chi ha rapporti sessuali con una donna incinta non merita che questo (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 29 e seg.).\nEgli non ha preso coscienza, né si è dissociato, dai reati perpetrati. A quasi un anno e mezzo dai fatti, non solo non ha ancora saputo imboccare la via del cambiamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5), ma ha anche continuato a banalizzare le sue responsabilità, addossando, come detto, la colpa di quanto accaduto alla sua vittima.\nIn questo contesto non si può, infine, omettere di rilevare come IM 1 abbia dei precedenti penali. La circostanza aggrava, evidentemente, la sua colpa ritenuto come egli non abbia saputo, né voluto, trarre profitto dai precedenti incontri con la giustizia e, in particolare, dalla precedente condanna a 12 mesi di detenzione per una lunga serie di reati, soprattutto contro l’integrità fisica:\n“ Dalle esperienze precedenti non ha appreso nulla."}